KALPORT AVVISO N. 10 – NOTA DI CHIARIMENTO
In riferimento alle richieste di chiarimenti giunte da alcuni iscritti e dalle OO.SS sulle trattenute fiscali operate dall’INPS sulle erogazioni IMA dei mesi di Luglio e Agosto si evidenzia quanto segue :
I percettori dell’IMA iscritti alla Agenzia hanno nell’INPS il proprio sostituto d’imposta in quanto il rapporto costitutito ex lege 234/2021 con Kalport non ha natura di rapporto di lavoro subordinato; gli stessi percepiscono l’Indennità di Mancato Avviamento sulla base della dichiarazione mensile SR41 sottoscritta individualmente e che Kalport inoltra telematicamente all’Istituto Previdenziale in nome e per conto degli iscritti, contabilizzando le giornate spettanti nel mese sulla base del dettato normativo e del Regolamento di gestione.
Il modello SR41, nato per gestire un Istituto diverso (CIG), richiede la compilazione di diversi campi fra cui la sezione 6 : in questa sezione il sottoscrittore può indicare la spettanza di detrazioni fiscali ex art.11 bis1. In assenza di questa segnalazione INPS , in qualità di sostituto d’imposta, trattiene un importo basato su una aliquota unica forfettaria conguagliabile in sede di dichiarazione fiscale annuale dell’interessato.
In presenza delle anomalie ora segnalate (status di non dipendente del percettore IMA e riferimenti normativi imprecisi), la Kalport ha chiesto all’INPS, sostituto d’imposta avente in carico la situazione dei percettori IMA, di inviare una nota formale a chiarimento che potesse aiutare i percettori dell’IMA a comprendere la propria situazione ai fini della definizione individuale della propria posizione fiscale. Medesima richiesta è stata effettuata dalle OO.SS. . Alla data odierna nessuna risposta in tal senso.
In presenza di questa situazione di incertezza e della prossima sottoscrizione del modello SR41 relativo alle giornate di Ottobre 2022, l’Agenzia ritiene opportuno informare gli iscritti della situazione in corso e attribuire – come dovuto – a ciascun iscritto di determinare la propria posizione fiscale individuale, indicando con una apposita autocertificazione (allegato a)
l’opzione che si ritiene sottoscrivere, manlevando l’Agenzia Kalport da ogni responsabilità in ordine a future contestazioni della Agenzia delle Entrate e dichiarando di avere piena consapevolezza – al momento della sottoscrizione – dell’incerto quadro normativo ora descritto. Detta autocertificazione dovrà essere precompilata prima del giorno di convocazione e sottoscritta in presenza al momento della firma del modello SR41 di Ottobre. Tale autocertificazione avrà validità per la rimanente parte dell’anno fiscale 2022 . Dovrà essere ripresentata , per l’anno fiscale 2023, alla sottoscrizione del SR41 del prossimo mese di Febbraio (giornate IMA Gennaio 2023).
In assenza di questa autocertificazione l’iscritto riceverà gli importi stabiliti con l’aliquota unica applicata dal sostituto d’imposta INPS e potrà comunque conguagliare dette detrazioni fiscali in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi 2023 (730/UNICO dei redditi 2022). Questa ultima opzione, in presenza dell’incerto quadro normativo sopra citato, costituisce la scelta che riteniamo sia maggiormente prudente (consente comunque di recuperare in un secondo momento eventuali sovradetrazioni e non espone l’iscritto a successive contestazioni dell’Agenzia delle Entrate).
In ultimo si segnala che, comunque, quanto sopra vale solo per le cd. detrazioni da lavoro dipendente mentre per le altre eventualmente spettanti singolarmente (es. carichi familiari), ciascun iscritto deve attivarle nella propria posizione del cassetto previdenziale INPS (accesso con Spid). Anche in questo caso, comunque, le stesse non vanno perdute ma possono essere indicate e conguagliate con la dichiarazione fiscale 2023.
L’AMMINISTRATORE UNICO
K.A.L.POR.T. srl